Clausola 1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali formano parte integrante dei contratti di vendita di tutti i prodotti (di seguito i “Prodotti”) di M3 Metal Meccanica Moderna S.r.l., avente C.F. e P.IVA 00458190345 e sede legale in Sorbolo Mezzani (PR), Strada della Pace n. 23 (di seguito anche solo “M3”), e si applicano senza la necessità di espresso richiamo alle stesse. Qualsiasi condizione o termine difforme trova applicazione solo se accettato per iscritto da M3.
1.2 Le presenti Condizioni Generali sono consultabili sul sito m3srl.com.
Clausola 2. Offerte e Conferme d’ordine
2.1 Le offerte, i preventivi ed ogni altro documento analogo, recante possibili condizioni contrattuali di vendita, eventualmente trasmessi da M3, non sono da considerarsi né proposte contrattuali, né atti comunque idonei a generare qualsiasi vincolo in capo a M3.
2.2 Gli Ordini inviati dall’Acquirente recano i Prodotti di suo interesse. Successivamente, nelle Conferme d’ordine, M3 riporta il riepilogo dei Prodotti ordinati, il relativo corrispettivo, i termini di pagamento del corrispettivo, i tempi di consegna ed, eventualmente, le modalità di consegna, mediante richiamo ad uno degli Incoterms, nella loro versione maggiormente recente (fatto salvo quanto previsto alla clausola 4 con riferimento a tempi e modalità di consegna). Le Conferme d’ordine costituiscono proposta contrattuale di vendita e divengono contratti di vendita (di seguito anche il “Contratto”) esclusivamente alla ricezione, da parte di M3, della stessa Conferma d’ordine firmata in calce in tutte le parti (vale a dire: per accettazione della Conferma d’ordine, per presa visione ed accettazione delle presenti Condizioni Generali e per approvazione specifica di alcune delle clausole delle medesime Condizioni Generali), entro 30 giorni da quando la Conferma d’ordine viene trasmessa all’Acquirente. In tal caso, il Contratto sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali.
Qualora l’Acquirente non accetti la Conferma d’ordine, in piena conformità a quanto sopra, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, la Conferma d’ordine cesserà automaticamente di essere valida e di costituire proposta contrattuale.
Clausola 3. Prezzi e Termini di pagamento
3.1 Il corrispettivo del Contratto a carico dell’Acquirente è pari a quello indicato nella Conferma d’ordine. Esso è da considerarsi al netto di ogni altro tributo od onere, anche doganale, applicabile.
3.2 I termini di pagamento del corrispettivo sono indicati nella Conferma d’Ordine.
3.3 Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini previsti, M3 avrà diritto al pagamento, in aggiunta al corrispettivo, degli interessi di mora ai sensi del d.lgs 231/2002. Inoltre, in caso di omesso, ritardato e/o parziale pagamento del corrispettivo, M3 potrà sospendere l’esecuzione del Contratto e non consegnare i Prodotti e/o (anche successivamente alla sospensione) risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Nei medesimi casi e a prescindere alla sospensione e/o dalla risoluzione del Contratto, M3 potrà richiedere all’Acquirente il pagamento del 20% del corrispettivo di cui al Contratto, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto salvo il maggior danno patito.
Clausola 4. Consegna, ispezione ed accettazione Prodotti
4.1 Il termine per la consegna dei Prodotti, stabiliti in Contratto, è rimesso a M3 sulla base dei tempi tecnici necessari (“cum potuerit”) per la realizzazione dei Prodotti e, in ogni caso, tale termine non potrà eccedere i 90 giorni rispetto al tempo di consegna indicato nella Conferma d’ordine. Le consegne, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Conferme d’ordine, avverranno secondo i termini “Ex Works” – “EXW” – (incoterms 2020).
4.2 M3 non sarà responsabile in alcun modo per ritardi nella consegna derivanti da cause di forza maggiore o da caso fortuito, ivi inclusi, a titolo puramente esemplificativo, conflitti, scontri armati, scioperi, serrate, disposizioni di pubbliche amministrazioni, blocchi delle importazioni e/o delle esportazioni.
4.3 In caso di inadempimenti dell’Acquirente idonei ad incidere sui tempi di consegna, ivi compresi quelli della clausola 3.3, e/o quelli derivanti dall’inesattezza di eventuali dati trasmessi da parte dell’Acquirente, M3 comunicherà allo stesso un nuovo tempo di consegna, rispetto al quale troverà applicazione la clausola 4.1 ed M3 potrà richiedere all’Acquirente il pagamento del 5% del corrispettivo del Contratto, ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto salvo il maggior danno e gli eventuali maggiori costi.
4.4 Qualora, in caso di consegna prevista secondo i termini Ex Works (Incoterms 2020), l’Acquirente non provveda al ritiro dei Prodotti entro 15 giorni dalla comunicazione di M3 circa il fatto che i Prodotti siano pronti per la consegna, l’Acquirente dovrà pagare a M3, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e fatto salvo il maggior danno, l’1% del corrispettivo del Contratto (nel quale è prevista la consegna di tali Prodotti) per ogni giorno di mancato ritiro (eccedente i predetti 15 giorni). Se il mancato ritiro dovesse protrarsi oltre i 30 giorni (decorrenti dalla scadenza dei predetti 15 giorni iniziali), M3 potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e richiedere, a prescindere da detta risoluzione, il pagamento del 40% del corrispettivo del Contratto (nel quale è prevista la consegna di tali Prodotti), a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto salvo il maggior danno.
4.5 Al momento della presa in consegna dei Prodotti l’Acquirente dovrà immediatamente verificare le quantità, l’imballaggio e la conformità dei Prodotti e registrare qualsiasi difformità nel documento di trasporto. La comunicazione di eventuali vizi deve avvenire entro 8 giorni lavorativi a partire dalla consegna dei Prodotti. La comunicazione dettagliata dei vizi deve essere inoltrata in forma scritta a M3 entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente e/o con altre forme non avrà alcuna efficacia ai fini del Contratto. Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata contestazione, conformemente a procedure e termini qui sopra indicati, viene considerato approvato ed accettato dall’Acquirente senza riserve.
Clausola 5. Garanzia
5.1 Rispetto ai Prodotti trova applicazione la garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 s.s. c.c., precisando che il termine di prescrizione di un anno per la relativa azione decorre dal tempo della consegna dei Prodotti, indicato nel documento di trasporto. Da detta garanzia sono escluse le parti e le componenti soggette ad usura (es: fondo, eliche miscelatrici, parti di sfregamento, tagliola di scarico, anelli spazzole e lame) e quelle elettriche (es: bobina, elettrovalvola, cavo, interruttore).
5.2 Qualora la garanzia venga, legittimamente, fatta valere dall’Acquirente, M3 provvederà a proprio insindacabile giudizio a riparare o sostituire i Prodotti e/o i pezzi viziati. M3 potrà, inoltre, a suo insindacabile giudizio, lasciar intervenire, al fine del ripristino, l’Acquirente, con la spedizione, a carico dell’Acquirente stesso, delle componenti e dei ricambi ed il riconoscimento di una riduzione del prezzo pari al costo del lavoro necessario per ripristinare detti vizi, liquidato sulla base dei tempari di M3. In entrambi i casi (sia in ipotesi di riparazione/sostituzione effettuata da M3, sia in ipotesi di riparazione effettuata dall’Acquirente), l’Acquirente si dichiarerà soddisfatto e non avrà null’altro a pretendere in conseguenza dei vizi e della relativa garanzia. Tali rimedi sono gli unici riconosciuti all’Acquirente in forza della garanzia per vizi. A M3 non potrà mai essere richiesto alcun risarcimento per danni diretti/indiretti causati o consequenziali alla vendita dei Prodotti quali ad esempio, ma non esaustivamente: interruzioni e/o perdite di produzione, mancati o limitati introiti, costi finanziari.
5.3 Prima di procedere secondo uno dei rimedi di cui alla clausola 5.2. che precede, M3 avrà facoltà di richiedere all’Acquirente la spedizione dei Prodotti e/o dei pezzi affetti, con resa franco stabilimento di Sorbolo Mezzani di M3, al fine di verificare i vizi denunziati.
5.4 La garanzia è esclusa nel caso di impiego dei Prodotti al di fuori delle prestazioni dichiarate e/o in ipotesi di uso degli stessi in modo erroneo e/o con negligenza e/o qualora si verifichino rotture e/o guasti in conseguenza di urto, installazione, uso improprio e/o mancato rispetto delle prescrizioni di uso e manutenzione. La garanzia è altresì esclusa nel caso di eventuali interventi o modifiche da parte dell’Acquirente o di persone non autorizzate da M3.
In ogni caso, la garanzia per vizi è esclusa qualora l’Acquirente non trasmetta a M3 il certificato di collaudo dei Prodotti, contenuto nel libretto di manutenzione degli stessi, compilato in ogni sua parte, e/o nel caso in cui l’Acquirente non rispetti tutti gli adempimenti manutentivi previsti nel libretto di manutenzione.
Clausola 6. Responsabilità.
6.1 Dal tempo della consegna dei Prodotti, M3 non risponde dell’utilizzo degli stessi, né di alcun danno che dovesse derivare durante l’uso e/o la manutenzione dei Prodotti.
Clausola 7. Riserva di Proprietà
7.1 I Prodotti rimangono di piena proprietà di M3 fino alla data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero corrispettivo degli stessi e di ogni altra somma dovuta a M3.
Qualora, nello stato in cui l’Acquirente ha il proprio domicilio, sia necessario espletare formalità amministrative o legali per la validità della riserva di proprietà a favore di M3, l’Acquirente si impegna a collaborare con M3 ed a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di far ottenere a M3 un valido diritto con riferimento alla riserva di proprietà.
Clausola 8. Proprietà intellettuale di M3
8.1 L’acquirente riconosce espressamente che, salvo diverso accordo, i marchi ed altri segni distintivi apposti sui Prodotti sono di esclusiva proprietà di M3 e non possono essere sfruttati, alterati, modificati, rimossi o cancellati. Inoltre, i disegni ed i brevetti relativi ai Prodotti sono di titolarità di M3 e l’Acquirente si obbliga a non sfruttarli in alcun modo. Ogni utilizzo della proprietà intellettuale di M3 da parte dell’Acquirente in difformità a quanto sopra e/o, in ogni caso, in violazione della legge, se non espressamente concesso da M3 per iscritto, comporterà l’obbligo dell’Acquirente al pagamento a M3 di una somma pari al 20% del corrispettivo del Contratto, ai sensi dell’art. 1382 c.c., fatto salvo il maggior danno e fatta salva, altresì, la facoltà per M3 di risolvere con effetti immediati il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante invio di comunicazione scritta.
Clausola 9. Onerosità sopravvenuta
9.1 In caso di eventi sopravvenuti, rispetto al momento della conclusione del Contratto, che comportino aumenti di prezzi, nella misura di almeno il 10%, di anche solo uno dei seguenti fattori di produzione: materie prime e/o componentistica e/o energia e/o semilavorati e/o costo unitario del lavoro e/o logistica e/o trasporti necessari per l’esecuzione del Contratto, M3 avrà la facoltà di richiedere all’Acquirente la rinegoziazione dello stesso. Ove le parti, entro 30 giorni dalla suddetta richiesta non trovino un accordo, M3 potrà recedere dal Contratto con effetto immediato.
Clausola 10. Trattamento dei dati personali
10.1 I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs n. 196/2023 e regolamento UE n. 679/2016). M3 informa che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione dei Contratti.
Clausola 11. Legge applicabile, clausola compromissoria e foro competente
11.1 Tutti i Contratti s’intendono regolati dalla legge italiana.
11.2 Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dai Contratti o dalle presenti Condizioni, relative o connesse agli stessi, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano e la sede sarà la Camera Arbitrale di Milano. Tale clausola compromissoria troverà applicazione solo qualora la controparte contrattuale di M3 abbia sede legale in uno stato non membro dell’Unione Europea.
11.3 Nell’ipotesi in cui, invece, la controparte del Contratto con M3 abbia la sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea, tutte le controversie sopra menzionate all’art. 11.2 saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Parma.
Clausola 12. Prevalenza della lingua italiana
12.1 Qualora le presenti Condizioni Generali siano presenti sul sito m3srl.com sia in lingua italiana, sia in una lingua estera, in caso di divergenza circa tali versioni, prevarrà quella in lingua italiana.